Modifiche contrattuali delle bollette: illegittime se non lo prevede il contratto

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In queste settimane abbiamo ricevuto molte segnalazioni dai consumatori che si sono visti recapitare dalle società energetiche le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. In talune ipotesi si tratta anche di maggiorazioni del 50% del prezzo energia.

Mai come in questo momento i consumatori devono stare attenti alle comunicazioni sulle bollette in arrivo dai fornitori di luce e gas. Potrebbero infatti contenere variazioni illegittime delle condizioni contrattuali oppure proposte con prezzi stratosferici per il rinnovo  del contratto in scadenza”. L’allarme è lanciato da Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo. I fornitori di luce e gas, infatti, cercano di scaricare i maggiori costi su famiglie e imprese nonostante lo stop alle modifiche unilaterali stabilito con il decreto Aiuti bis. L’art. 3 prevede nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati (dopo il primo maggio 2022)per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

ARERA e Antitrust hanno inviato una nota congiunta per chiarire natura e vincoli delle “modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas”, anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis, ribadendo che queste sono possibili solo “a specifiche condizioni”. L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore, spiegano anche le Autorità.

Accogliamo  favorevolmente l’intervento di ARERA e Antitrust sulle violazioni in materia di modifica unilaterale dei contratti di energia – continua Busi -, anche se sarebbe opportuno un confronto per dirimere ogni interpretazione scorretta essendo la materia complessa.  Temiamo che le società dell’energia possano continuare ad adottare comportamenti scorretti verso gli utenti, approfittando della confusione scoppiata sui contratti e della paura dei consumatori di ritrovarsi questo inverno senza forniture di luce e gas. Alcune società rescindono i contratti agli utenti considerati a rischio, perché morosi o in ritardo con i pagamenti, in modo da tenere nel proprio portafogli solo i clienti più benestanti. Approfittano della situazione per fare una scrematura della clientela in povertà energetica.

Purtroppo la povertà energetica colpisce circa il 9% delle famiglie italiane, ma è un fenomeno oramai mondiale. Tale situazione complessa è originata  da diversi fattori: in primo luogo, chiaramente, c’è il reddito della persona e tutte le dimensioni ad esso connesse quali la disoccupazione, l’inattività o la bassa frequenza lavorativa e  il continuo aumento del prezzo dei beni energetici ha un’influenza significativa”.

Cosa fare se riceviamo una di queste lettere? “Innanzitutto – conclude la presidente ADICONSUM – bisogna controllare se si rientra tra i casi in cui è illegittima la modifica unilaterale: la nuova norma si applica infatti solo a coloro che hanno stipulato un contratto nel “mercato libero” a prezzo bloccato. È  fondamentale quindi verificare il contratto e farselo mandare se non si è in possesso”.

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