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Battere la demagogia
foto italpress.com

È arrivata l’occasione giusta. Fra poche settimane si terrà il referendum sulla divisione delle carriere dei giudici. A giugno si celebreranno gli ottant’anni della nascita della Repubblica e della scrittura della nuova Costituzione. Si può approfittare del momento per andare a leggersi direttamente alcuni articoli della legge fondamentale dello Stato e delle proposte di modifica in discussione. Diffidare della propaganda diventa un esercizio di grande valore intellettuale e democratico perché, spesso e senza distinzione di parte, ci propinano delle letture truffaldine e fuorvianti che non hanno nulla a che vedere con i testi originali.
Personalmente propongo in queste righe l’analisi comparata tra lo Statuto Albertino (1848) e la Costituzione della Repubblica Italiana (1948). Il confronto rappresenta sempre uno strumento metodologico fondamentale per comprendere a fondo come è avvenuta l’evoluzione democratica del nostro Paese ed è alla portata di tutti. Il confronto testuale non è soltanto un esercizio accademico. Può diventare una strategia di apprendimento volta a stimolare interrogativi e far emergere la profonda differenza qualitativa tra due documenti. I due testi nascono in scenari politici e sociali molto diversi.
Lo Statuto Albertino (1848): si colloca nell’epoca delle “costituzioni concesse” dal sovrano quasi in coincidenza con la Prima Guerra d’Indipendenza. La Costituzione Repubblicana (1948) è invece frutto del lavoro dell’Assemblea Costituente eletta per la prima volta a suffragio universale con il voto concesso anche alle donne. Il contesto è quello della fine del fascismo e della transizione dalla monarchia alla repubblica. Se analizziamo due parole-chiave, Sovranità e Popolo, troviamo subito differenze sostanziali.
Nello Statuto Albertino la sovranità appartiene al Re e i cittadini sono definiti “sudditi” o “regnicoli”, termini che indicano sottomissione a un’autorità superiore. Al contrario, la Costituzione stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla legge fondamentale. Se ci occupiamo della divisione dei poteri scopriamo facilmente che nello Statuto la divisione non è netta e il Re detiene il potere esecutivo e nello stesso tempo può partecipare attivamente a quello legislativo insieme alle Camere. Nella Costituzione la separazione è netta tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Governo trae la sua legittimazione dalla fiducia del Parlamento e non da quella del monarca.
Lo Statuto definisce la religione cattolica come “sola religione dello Stato”, limitandosi a “tollerare” gli altri culti. La Costituzione, pur riconoscendo i rapporti con la Chiesa (Art. 7) e la libertà delle confessioni (Art. 8), sancisce il principio di laicità e la pari dignità di tutti i culti. Un altro passaggio fondamentale è quello da un trono ereditario a un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune. Lo Statuto prevedeva un voto censitario (legato al reddito) che escludeva la stragrande maggioranza della popolazione. La Costituzione garantisce il suffragio universale maschile e femminile. Nello Statuto, il Senato era totalmente di nomina regia. Nella Repubblica, il Senato è elettivo e rappresenta la volontà popolare. I parlamentari per lo Statuto non percepivano nessuna indennità limitando di fatto l’accesso solo alle classi più abbienti. La Costituzione prevede un’indennità per permettere a ogni cittadino, indipendentemente dal reddito, di svolgere il suo mandato.
Le formulazioni vaghe dello Statuto permisero l’ascesa del fascismo e l’instaurazione di una dittatura. La Costituzione del 1948 è invece concepita come un sistema di “contrappesi”. L’Articolo 3 (uguaglianza formale e sostanziale) agisce come pilastro democratico, rendendo di fatto impossibile l’instaurazione di una dittatura senza lo smantellamento dei principi fondamentali.
La distanza tra i due testi è “abissale” e mentre lo Statuto oggi appare come un documento arcaico e “stantio”, la Costituzione mantiene una straordinaria attualità anche se non si escludono cambiamenti come è avvenuto più volte. Ad esempio, estendendo il diritto di voto per Camera e Senato ai cittadini di 18 anni e riducendo il numero di parlamentari complessivamente a 600. Ciò per capire che non è vero che la Costituzione deve rimanere in eterno così come è stata concepita dai padri costituenti. Nello Statuto Albertino Carlo Alberto dichiara di agire “per grazia di Dio” e con “affetto di padre”. Il potere è giustificato per via divina e la concessione dei diritti è un atto di generosità che viene dall’alto. La Costituzione invece non è concessa, ma è elaborata e votata dai rappresentanti del popolo.
Alcune domande conclusive: l’organizzazione di una milizia armata di partito (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale -MVSN- Camicie nere) sarebbe possibile rispettando la nostra Costituzione? L’istituzione di un Tribunale Speciale di natura partitica sarebbe possibile oggi? L’ingresso in guerra e le leggi razziali sarebbero compatibili con la nostra Costituzione? Leggere direttamente gli articoli in questione che oggi si trovano facilmente su internet, cercare di interrogarsi personalmente sui testi, non cedere alla demagogia delle campagne elettorali e referendarie, non è un buon metodo per evitare di essere imbrogliati? Proviamoci.